Provvedimenti – Navi da Diporto

CCNL del 17/07/2007

Accordo di Rinnovo del 03/02/2009

CCNL DEL 17/07/2007

MARITTIMI – NAVI DA DIPORTO

Contratto collettivo nazionale di lavoro 17/07/2007

per i marittimi componenti l’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare

Decorrenza: 01/08/2007

Scadenza normativa: 31/07/2011

Scadenza economica: 31/07/2009

Verbale di stipula

Confederazione italiana armatori (CONFITARMA)

e

Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)

Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)

Unione italiana lavoratori trasporti – Settore marittimo (UILTRASPORTI)

Premessa

Le parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contratto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.

Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.

Le suddette parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.

Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a quest’ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente CCNL si applica ai marittimi componenti l’equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare.

Art. 2 – Contratto di imbarco

L’imbarco del marittimo viene effettuato dall’armatore in conformità alle norme di legge e contrattuali.

Il contratto di imbarco viene stipulato presso l’autorità marittima o consolare in conformità al modello allegato al presente contratto (Allegato 1).

I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.

Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.

Art. 3 – Contratto di imbarco a tempo determinato

Il contratto di imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l’uno e l’altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.

Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall’infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.

Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall’armatore anticipato o posticipato di trenta giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.

Art. 4 – Periodo di prova

Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di lavoro.

Entro il periodo di prova l’armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.

L’armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in mancanza verrà ritenuta positivamente superata.

Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.

Art. 5 – Posizioni di bordo e livelli

6o Livello

Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore di macchina del diporto.

5o Livello

Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.

4o Livello

Appartengono a tale livello gli Ufficiali del diporto.

3o Livello

Appartengono a tale livello Sottufficiali di coperta, macchina e di albergo da diporto.

Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief Steward, Maître d’hotel, Chef.

2o Livello

Appartengono a tale livello i comuni di coperta, macchina e d’albergo del diporto.

Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di marinaio cuoco, marinaio, cameriere, steward, hostess, receptionist.

1o Livello

Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.

Art. 6 – Tabella di armamento

Le tabelle minime di armamento (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l’equipaggio e dei passeggeri), sono stabilite dalle competenti Autorità marittime.

Per le navi da iscrivere nel registro Internazionale Italiano le tabelle di armamento verranno definite in sede nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Art. 7 – Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì. Il Comandante potrà stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dagli ospiti nel rispetto della normativa vigente.

Il lavoro svolto nella giornata di sabato e nei giorni festivi darà diritto ad una giornata di riposo compensativo.

Il godimento dei riposi compensativi potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio del mezzo nautico e della navigazione sia in porto nazionale sia in porto estero.

Il marittimo potrà richiedere di poter usufruire di tali riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora, all’atto dello sbarco, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati durante l’imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostitutiva calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito.

Art. 8 – Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo

I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell’interesse della navigazione ha la facoltà di adibire temporaneamente e non in maniera prevalente, i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro grado.

In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

Art. 9 – Divise equipaggio

L’armatore è tenuto a fornire la divisa all’equipaggio il quale ha il dovere di mantenerla in buone condizioni.

Art. 10 – Rimborso spese viaggio e di rimpatrio

Le spese del viaggio per raggiungere la nave vengono rimborsate al marittimo in treno, in prima classe per il Comandante e il Direttore di macchina e gli Ufficiali e in seconda classe per i Sottufficiali e comuni, dalla residenza al luogo di imbarco. Oltre i 500 chilometri di percorrenza viene consentita la cuccetta. Per la durata del viaggio fino all’imbarco viene corrisposta, in luogo dell’indennità sostitutiva della panatica, un’indennità giornaliera che consenta l’acquisto dei viveri e che non sia inferiore a quella prevista all’art. 16 del presente contratto.

Le spese di rimpatrio, quando spettanti, sono calcolate come dal punto precedente.

Art. 11 – Retribuzioni

Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate e valorizzate al lordo di ogni trattenuta di legge, nel presente accordo e nella tabella “Minimo contrattuale” (Allegato 2) che ne è parte integrante.

Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile.

Il marittimo potrà delegare, dandone notizia scritta all’armatore, un proprio famigliare a percepire la retribuzione o parte di questa.

L’importo stabilito verrà inviato dall’armatore stesso alla persona delegata con eguale cadenza del pagamento della retribuzione.

In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.

Art. 12 – Indennità di navigazione

In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del disagio derivante dal servizio a bordo, viene attribuita una indennità di navigazione giornaliera nelle misure di seguito indicate:

– Comandante del diporto: € 3,35;

– Direttore di macchina: € 2,87;

– Capitano del diporto: € 2,28;

– Ufficiale di navigazione: € 1,72;

– Allievo ufficiale: € 0,69;

– Sottufficiale del diporto: € 1,19;

– Comune del diporto: € 0,69;

– Qualifiche iniziali: € 0,34.

Art. 13 – Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l’ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:

– 25% in orario diurno;

– 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.

Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili in caso di sosta in porto, tale limite è elevato a 120 ore mensili in caso di navigazione.

Art. 14 – Indennità perdita corredo personale

In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto della nave o altro sinistro, il personale ha diritto all’indennizzo da parte dell’armatore del danno subito entro i limiti massimi seguenti:

– Comandante – Dir. macchina: € 500;

– restante equipaggio: € 400.

Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.

Art. 15 – Vitto

Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità.

Art. 16 – Indennità sostitutiva della panatica

Durante l’imbarco nel caso in cui la nave armata non possa fornire servizio di cucina, oppure nel caso di nave ai lavori senza servizio di cucina o in altri casi particolari in cui non possa essere consumato il vitto a bordo, l’armatore deve corrispondere all’equipaggio, in sostituzione del vitto, un’indennità giornaliera pari ad € 25,00 per ciascun marittimo.

Art. 17 – Panatica convenzionale

In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in corso di malattia o infortunio, 13a e 14a mensilità, ecc.) il valore da attribuire alla panatica mensile è determinato in 4,96 euro mensili (per le qualifiche iniziali 3,25 euro mensili).

Art. 18 – Festività

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche;

b) l’anniversario della liberazione (25 aprile) e la festa del lavoro (1o maggio);

c) le seguenti ulteriori festività:

– 1o gennaio (Capodanno);

– 6 gennaio (Epifania);

– lunedì di Pasqua;

– 2 giugno;

– 15 agosto (Assunzione;

– 1o novembre (Ognissanti);

– 8 dicembre (Immacolata Concezione);

– 25 dicembre (Natale);

– 26 dicembre (S. Stefano).

Inoltre sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.

In caso di prestazione lavorativa il marittimo avrà diritto al riposo compensativo così come previsto dal precedente articolo 7 (Orario di lavoro). Qualora una delle festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile.

Art. 19 – Assenze da bordo

Nessun membro dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.

Art. 20 – Permessi

Al lavoratore che ne faccia richiesta l’armatore può accordare permessi di breve durata con la corresponsione della retribuzione in caso di giustificati motivi.

Art. 21 – Ferie

Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività. Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l’armatore corrisponderà al marittimo all’atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26 della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.

Art. 22 – Assicurazione malattia e infortuni e trattamento previdenziale

L’armatore assicurerà i marittimi secondo le vigenti disposizioni di legge, all’IPSEMA per la malattia e gli infortuni, all’INPS per la parte previdenziale.

A decorrere dal 1o gennaio 2008 i marittimi, compresi i Comandanti e i Direttori di macchina, saranno inoltre assicurati, attraverso il Fondo FANIMAR, in caso di perdita del libretto, perdita titolo professionale Ufficiali e invalidità permanente totale o parziale a seguito infortunio, secondo quanto previsto dall’accordo 20 dicembre 2002 riportato nell’Allegato 24 del CCNL Naviglio Maggiore. I marittimi saranno inoltre assicurati in caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia, in applicazione di quanto previsto nell’ultimo accordo di rinnovo dei contratti di lavoro del 5 giugno 2007.

Art. 23 – Condotta dell’equipaggio e disciplina

I membri dell’equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti all’ambiente di lavoro proprio delle crociere.

I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo saranno regolati dal codice della navigazione e dalle leggi italiane.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:

– rimprovero verbale;

– rimprovero scritto;

– risoluzione del contratto.

Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà – prima dell’applicazione della sanzione – procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di un’organizzazione firmataria il presente contratto.

Ai fini dell’applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via meramente esemplificativa:

– ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del marittimo;

– recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare scritto;

– furto e reati contro il patrimonio;

– atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (es.: danneggiamento dell’unità);

– inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale comportamento rischi di causare gravi danni e/o incidenti a persone o cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);

– rissa o vie di fatto;

– insubordinazione.

I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante che li annoterà sul giornale di bordo.

Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il Comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.

Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la mancanza. Questi dovrà replicare per raccomandata A/R entro 15 giorni dopo essere rientrato nella propria residenza.

Sull’unità si potrà disporre un codice etico comportamentale.

Art. 24 – Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto di imbarco si risolve con il compimento del periodo di imbarco previsto.

Può essere risolto dall’armatore solo per giusta causa, con corresponsione del solo trattamento di fine rapporto, o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, con diritto del marittimo al preavviso:

– per il Comandante e Direttore di macchina 25 giorni;

– per gli Ufficiali 18 giorni;

– per i Sottufficiali e Comuni 12 giorni.

Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell’unità, o di sua definitiva innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria, per dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.

Le spese di viaggio per il rientro alla residenza del marittimo saranno a carico dell’armatore con l’eccezione di quelle conseguenti a sbarco per volontà/colpa del marittimo.

Art. 25 – Trattamento di fine rapporto

Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l’armatore dovrà corrispondere il trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Si indicano quali unici elementi componenti la retribuzione a tale titolo:

– minimo contrattuale mensile;

– rateo gratifica natalizia;

– rateo gratifica pasquale.

La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo e dimissioni deve essere comunicata entro i termini di preavviso di cui all’art. 24.

La mancata comunicazione nei termini sarà sostituita da una indennità pari a tante giornate quante quelle previste dal preavviso e calcolate secondo quanto indicato dal presente articolo per il trattamento di fine rapporto.

Art. 26 – Controversie

Le parti sottoscritte si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie che potessero insorgere tra un marittimo e l’armatore sull’interpretazione del presente Contratto saranno composte su base irrituale e secondo equità e buona volontà da un dirigente sindacale – appartenente alle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto – delegato, con delega semplice dal marittimo, e dall’armatore, o da un suo rappresentante e da un conciliatore di comune accordo nominato dalle parti.

Decorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di bonario componimento di una parte senza che l’altra parte abbia provveduto alla convocazione del collegio di cui al presente articolo, o, in caso di mancato accordo si potrà adire l’autorità giudiziaria.

Art. 27 – Garanzie sindacali

Gli operatori sindacali delle sottoscritte Associazioni sindacali potranno visitare a bordo il personale, preavvertendo il Comandante. Queste visite non potranno avvenire quando l’unità sia pronta a muovere, o, nell’immediato del suo rientro in porto.

I passeggeri non dovranno essere coinvolti, in alcun modo, nell’attività sindacale.

Con la stipula del presente contratto il marittimo dovrà versare il contributo sindacale e la quota di servizio in ragione dell’1% su minimo contrattuale.

Inoltre si conviene che la quota di servizio una tantum, per la stipula del presente contratto, è pari per ogni marittimo ad una giornata di retribuzione (1/26mo di minimo contrattuale).

Art. 28 – Decorrenza e durata

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha la durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

2) Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso il contratto resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da uno successivo dello stesso livello.

3) Il presente contratto ha decorrenza dal 1o agosto 2007.

Art. 29 – Trattamento di miglior favore

Resta fermo l’eventuale migliore trattamento in atto.

Nota a verbale 1

Pari opportunità uomo-donna

Le parti convengono circa l’opportunità di applicare anche nel rapporto di lavoro nautico per il diporto la promozione del lavoro femminile e l’effettiva parità di opportunità uomo-donna.

Nota a verbale 2

Formazione professionale

Le parti convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi.

I programmi di formazione saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc.

ALLEGATI

Allegato 1

CAPITANERIA DI PORTO

del Compartimento marittimo di

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

Contratto di imbarco

sull’unità denominata “….. ….. ….. …..” n. di iscrizione ….. ….. ….. …..

L’anno ….. ….. ….. ….. addì ….. ….. ….. ….. del mese di ….. ….. ….. ….. nella Capitaneria di ….. ….. ….. ….. Porto suddetta avanti a me ….. ….. ….. ….. Ufficiale di porto delegato dal Signor ….. ….. ….. ….. Comandante del Porto alla stipulazione dei contratti di arruolamento, sono personalmente comparsi:

– la società armatrice con sede in ….. ….. ….. ….., codice fiscale e partita IVA ….. ….. ….. ….., armatrice dell’unità denominata “….. ….. ….. …..” di t.s.l. ….. ….. ….. …..lunghezza f.t. m ….. ….. ….. ….. iscritta al n. ….. ….. ….. ….. del ….. ….. ….. …..dell’Ufficio marittimo di ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..;

e/o raccomandatario marittimo con sede in ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..,codice fiscale e partita IVA ….. ….. ….. ….., in nome e per conto della società armatrice con sede in ….. ….. ….. ….., codice fiscale e partita IVA ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..,armatrice dell’unità denominata “….. ….. ….. …..” di t.s.l. ….. ….. ….. …..lunghezza f.t. m ….. ….. ….. ….. iscritta al n. ….. ….. ….. ….. del ….. ….. ….. …..dell’Ufficio marittimo di ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..;

– il marittimo iscritto nel ruolino che segue:

Ruolino

Cognome e nome
(codice fiscale)

Matricola
Categoria

i quali hanno dichiarato:

1) il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi, in servizio dell’unità medesima, con il grado e la paga come ruolino, ed alle condizioni risultanti dal CCNL ….. ….. …..;

2) di stipulare il presente contratto con decorrenza dal ….. ….. …..;

3) di rinunciare, concordatamente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione della presente convenzione di arruolamento.

L’unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di ….. ….. ….. in ….. ….. …..

Allegato 2

Parametro Minimo contrattuale 2007
Minimo contrattuale dal 01/01/2008
162 6o livello Comandante del diporto 1.413,23 1.446,19
162 6o livello Direttore di macchina 1.413,23 1.446,19
152 5o livello Capitano del diporto 1.328,28 1.359,27
139 4o livello Ufficiale di navigazione 1.209,26 1.237,46
133 3o livello Sottufficiale del diporto 1.157,50 1.184,50
118 2o livello Comune del diporto 1.031,92 1.055,98
100 1o livello Qualifiche iniziali 870,80 891,11
Allievo ufficiale 870,80 891,11

ACCORDO DI RINNOVO DEL 03/02/2009

MARITTIMI – NAVI DA DIPORTO

Verbale di accordo 03/02/2009

rinnovo della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo

Decorrenza: 01/01/2009

Scadenza: 31/07/2011

Verbale di stipula

Il giorno 3 febbraio 2009 in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate:

la Confitarma

la Fedarlinea

e le Segreterie nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL-Trasporti

Le parti, in continuità con la prassi contrattuale del settore hanno rinnovato la parte economica relativa al biennio 2009-2010 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo, perfezionanando le ipotesi emerse durante gli incontri precedenti ed in particolare in quello dello scorso 15 gennaio 2009.

Parte economica biennio 2009-2010

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, per il biennio 2009-2010, secondo i valori contenuti nelle tabelle allegate.

Gli incrementi dei minimi contrattuali conglobati sono stati frazionati in due tranches di pari valore, la prima con decorrenza 1o gennaio 2009, la seconda con decorrenza 1o gennaio 2010.

Le parti hanno individuato gli aumenti retributivi in continuità con la prassi contrattuale del settore.

Nella Tabella 1 sono riportati gli aumenti contrattuali conglobati con decorrenza 1o gennaio 2009, i nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1o gennaio 2009 e i nuovi valori degli scatti, sempre con decorrenza 1o gennaio 2009.

Nella Tabella 2 sono riportati gli aumenti contrattuali con decorrenza 1o gennaio 2010, i nuovi minimi contrattuali conglobati in vigore dal 1o gennaio 2010 e i nuovi valori degli scatti, sempre con decorrenza 1o gennaio 2010.

* * *

Sulla base delle percentuali di incremento retributivo convenute con il presente accordo e con le medesime modalità e decorrenze, viene rinnovata la parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli addetti agli uffici delle aziende di navigazione e per i marittimi italiani imbarcati a bordo di navi da carico e/o da crociera, locate a scafo nudo ad armatore straniero.

Tutele assicurative “F.A.N.I.MAR.” – Accordo 20 dicembre 2002 e successive integrazioni

A decorrere dal 1o gennaio 2010 il premio di € 86,00 destinato alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio è elevato a € 140,00. Conseguentemente, gli indennizzi in caso di morte si incrementano con pari decorrenza da € 25.900 a € 50.000 e il massimale per infortunio da € 36.200 a € 50.000.

Nella vigente disciplina contrattuale delle tutele assicurative del personale navigante, con decorrenza 1o giugno 2009, al punto 3, lett. a), dopo la tabella degli indennizzi i periodi successivi vengono così modificati a partire dalle parole “Gli indennizzi di cui sopra …” e fino alle parole “… e causa stessa dello sbarco”:

“Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento organico), in C.r.l. (Continuità di rapporto di lavoro) potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro definitivo del libretto di navigazione manifestatesi o accaduti durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.

Per i marittimi in T.P. (Turno particolare) o in T.G. (Turno generale) gli indennizzi di cui sopra potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR.:

1) a seguito di infortuni avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco del marittimo;

2) a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28o giorno incluso dalla data dello sbarco.”.

Il punto 3, lett. a), prosegue con il capoverso: “La denuncia di avvenuto ritiro del libretto di navigazione, ovvero di prima dichiarazione di idoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. ecc.”.

Sono abrogate tutte le precedenti intese (10 maggio 2005 e 5 giugno 2007) nelle parti in cui sono previste modalità assicurative difformi da quelle contenute nella presente intesa.

Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi

Il punto 9, lett. b), delle procedure per la richiesta di indennizzo è così sostituito:

“b) che per i marittimi in R.O. e C.r.l. le coperture valgono altresì per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.

Per i marittimi in T.P. o in T.G. in caso di evento da infortunio, solo qualora l’infortunio sia accaduto a bordo o in franchigia e se risultato causa stessa dello sbarco. Nel caso invece di evento da malattia, solo se la stessa si è manifestata a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28o giorno incluso dalla data dello sbarco”.

Dopo il punto 9 aggiungere il successivo punto 10:

“Per i marittimi comunitari non italiani, qualora la documentata definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione non fosse sancita attraverso le procedure disposte per i marittimi italiani (Commissioni preposte), si procederà all’applicazione della prevista clausola arbitrale nel luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR. o in una città italiana di mare indicata dal marittimo”.

Previdenza complementare

A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità all’anno.

Atti di pirateria

Le parti si incontreranno per studiare possibili armonizzazioni fra i trattamenti contrattuali previsti in materia di guerra/pirateria nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale italiano/comunitario e a quello extracomunitario impiegato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale italiano.

Formazione

Le parti dichiarano la reciproca volontà di gestire, inizialmente attraverso il Comitato paritetico nazionale e successivamente attraverso un Ente bilaterale, sia gli orientamenti in campo formativo nonché le risorse finanziarie disponibili a partire da quelle risultanti dalle norme sulla “tonnage-tax”.

Tabella 1

Aumento 1.1.2009

Minimo contrattuale 1.1.2009

1o scatto
(ex 5%)
1.1.2009

Scatto successivo (ex 3%)
1.1.2009
Scatto com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.1.2009
Comandante – navi superiori a 3.000 t.s.l. 74,46 3.029,02 48,75
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 t.s.l. 70,49 2.867,80 45,68
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM) 65,07 2.647,20 103,15 61,89
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM) 65,07 2.647,20 103,15 61,89
1o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 48,34 1.966,41 70,65 42,39
1o ufficiale mediterraneo 47,58 1.935,85 69,18 41,51
2o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 40,82 1.660,75 55,96 33,57
2o ufficiale mediterraneo 39,91 1.623,84 54,17 32,50
3o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 37,98 1.545,28 50,39 30,24
3o ufficiale mediterraneo 37,28 1.516,60 49,02 29,41
Sottufficiale capo servizio/nostromo 35,36 1.438,39 45,30 27,18
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ ottonaio/carpentiere/tankista/ elettricista 34,03 1.384,58 42,72 25,64

Barista Tirrenia/Adriatica 31,97 1.300,49 38,68 23,22
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/cameriere/
2o cuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali

30,15

1.226,76

35,16

21,10

Carbonaio 30,03 1.221,80 34,92 20,95
Allievo ufficiale con più di 9 mesi di navigazione 28,45 1.157,36
Allievo ufficiale con meno di 9 mesi di navigazione 27,49 1.118,24
Giovanotto di macchina/giovanotto di 1a/garzone di 1a 27,22 1.107,56 29,45 17,68
Giovanotto di 2a/garzone di 2a/garzone di cucina 26,26 1.068,16 27,57 16,54
Mozzo/piccolo di camera e cucina/allievo comune polivalente 25,00 1.019,16 25,23 15,13
Padrone marittimo al comando su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

48,34

1.966,41

70,65

42,39

Meccanico navale alla direzione di macchina su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

48,34

1.966,41

70,65

42,39

1o ufficiale senza titolo professionale su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

41,32

1.681,13

56,99

34,20

2o ufficiale senza titolo professionale su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

35,99

1.464,15

46,55

27,93

Comandante in 2a su navi da crociera 65,51 2.665,02 41,72
Direttore di macchina in 2a su navi da crociera 65,51 2.665,02 41,72
Direttore sanitario su navi da crociera 70,49 2.867,80
1o ufficiale/1o commissario/medico di bordo su navi da crociera 44,82 1.823,39 63,76 38,26
2o ufficiale/2o commissario su navi da crociera 38,21 1.554,63 50,85 30,51
3o ufficiale/3o commissario su navi da crociera 35,72 1.453,23 45,97 27,58
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera 32,86 1.336,80 40,39 24,23
Sottufficiale/1o guardarobiere/ tipografo/assistente ufficio su navi da crociera

31,70

1.289,68

38,13

22,87

Comune/2o cuoco/lavandaio/ stiratrice su navi da crociera 28,24 1.149,00 31,38 18,83
Carbonaio su navi da crociera 27,89 1.134,67 30,69 18,41
3o cuoco su navi da crociera 26,64 1.083,85 28,25 16,94
Giovanotto di 1a/giovanotto di macchina/garzone di 1a/garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera

25,26

1.027,60

25,55

15,33

Giovanotto di 2a/garzone di 2a su navi da crociera 24,34 990,11 23,76 14,26
Mozzo/piccolo/accompagnatrice turistica su navi da crociera 23,20 943,86 21,54 12,92
Allievo ufficiale + 9 mesi/allievo commissario + 21 anni su navi da crociera

26,63

1.083,18

Allievo ufficiale – 9 mesi/allievo commissario – 21 anni su navi da crociera

25,71

1.046,15

Allievo ufficiale con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

25,23

1.026,40

Allievo sottufficiale con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

21,24

864,12

Allievo comune con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

19,01

773,44

Allievo commissario + 1 su navi da crociera 20,07 816,47
Allievo commissario – 1 su navi da crociera 19,35 787,14
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera 20,07 816,47
Allievo cuoco – 1 su navi da crociera 19,35 787,14
Comandante rimorchiatori 46,42 1.888,47 66,98
Direttore di macchina rimorchiatori 46,42 1.888,47 66,98
1o ufficiale rimorchiatori 39,60 1.611,04 53,59
2o ufficiale rimorchiatori 38,04 1.547,58 50,54
Sottufficiale rimorchiatori 35,86 1.458,92 46,16
Comune rimorchiatori 34,09 1.386,93 42,86
Giovanotto rimorchiatori 28,48 1.158,59 31,92
Mozzo rimorchiatori 27,34 1.112,27 29,70
Comandante aliscafi 74,46 2.276,28 85,91 51,54
Direttore di macchina aliscafi 70,49 2.140,96 79,38 47,63
1o ufficiale aliscafi 39,53 1.608,00 53,45 32,07
Sottufficiale aliscafi 34,03 1.384,58 42,72 25,64
Comune aliscafi 30,15 1.226,76 35,16 21,10
Giovanotto aliscafi 27,36 1.113,09 29,71 17,82
Mozzo aliscafi 25,77 1.048,32 26,62 15,98
Conduttore/comandante/direttore di macchina su navi fino a 151 t.s.l.

36,44

1.482,64

48,24

19,30

Comandante/conduttore su navi fino a 151 t.s.l., servizi antinquinamento e disinquinamento

36,44

1.482,64

46,24

18,50

Direttore di macchina su navi fino a 151 t.s.l., servizi antinquinamento e disinquinamento

36,44

1.482,64

45,37

18,15

Ufficiale su navi fino a 151 t.s.l. 32,06 1.304,40 39,68 15,87
Sottufficiale su navi fino a 151 t.s.l. 29,85 1.214,35 35,39 14,16
Comune su navi fino a 151 t.s.l. 26,61 1.082,59 29,05 11,62
Giovanotto su navi fino a 151 t.s.l. 23,24 945,65 22,47 8,99
Mozzo su navi fino a 151 t.s.l. 22,46 913,56 20,93 8,38
Comandante del diporto 36,44 1.482,63
Direttore di macchina del diporto 36,44 1.482,63
Capitano del diporto 34,25 1.393,52
Ufficiale di navigazione del diporto 31,18 1.268,65
Sottufficiale del diporto 29,85 1.214,35
Comune del diporto 26,61 1.082,59
Qualifiche iniziali del diporto 22,46 913,57

Tabella 2

Aumento 1.1.2010

Minimo contrattuale 1.1.2010

1o scatto
(ex 5%)
1.1.2010

Scatto successivo (ex 3%)
1.1.2010
Scatto com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.1.2010
Comandante – navi superiori a 3.000 t.s.l. 74,46 3.103,48 50,24
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 t.s.l. 70,49 2.938,29 47,09
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM) 65,07 2.712,27 106,40 63,84
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM) 65,07 2.712,27 106,40 63,84
1o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 48,34 2.014,75 73,07 43,84
1o ufficiale mediterraneo 47,58 1.983,43 71,56 42,94
2o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 40,82 1.701,57 58,00 34,80
2o ufficiale mediterraneo 39,91 1.663,75 56,16 33,70
3o ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 37,98 1.583,26 52,29 31,38
3o ufficiale mediterraneo 37,28 1.553,88 50,88 30,53
Sottufficiale capo servizio/nostromo 35,36 1.473,75 47,07 28,24
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ ottonaio/carpentiere/tankista/ elettricista

34,03

1.418,61

44,42

26,66

Barista Tirrenia/Adriatica 31,97 1.332,46 40,28 24,18
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/cameriere/2o cuoco/fuochista/ingrassatore/ barista regionali

30,15

1.256,91

36,66

22,00

Carbonaio 30,03 1.251,83 36,42 21,85
Allievo ufficiale con più di 9 mesi di navigazione 28,45 1.185,80
Allievo ufficiale con meno di 9 mesi di navigazione 27,49 1.145,73
Giovanotto di macchina/giovanotto di 1a/garzone di 1a 27,22 1.134,78 30,81 18,49
Giovanotto di 2a/garzone di 2a/garzone di cucina 26,26 1.094,42 28,89 17,33
Mozzo/piccolo di camera e cucina/allievo comune polivalente 25,00 1.044,16 26,48 15,88
Padrone marittimo al comando su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

48,34

2.014,75

73,07

43,84

Meccanico navale alla direzione di macchina su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

48,34

2.014,75

73,07

43,84

1o ufficiale senza titolo professionale su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

41,32

1.722,46

59,06

35,44

2o ufficiale senza titolo professionale su navi da 151 e fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

35,99

1.500,14

48,35

29,01

Comandante in 2a su navi da crociera 65,51 2.730,53 43,03
Direttore di macchina in 2a su navi da crociera 65,51 2.730,53 43,03
Direttore sanitario su navi da crociera 70,49 2.938,29
1o ufficiale/1o commissario su navi da crociera 44,82 1.868,21 66,00 39,60
2o ufficiale/2o commissario su navi da crociera 38,21 1.592,84 52,76 31,66
3o ufficiale/3o commissario su navi da crociera 35,72 1.488,95 47,75 28,65
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera 32,86 1.369,66 42,03 25,21
Sottufficiale/1o guardarobiere/ tipografo/assistente ufficio su navi da crociera

31,70

1.321,38

39,72

23,82

Comune/2o cuoco/lavandaio/ stiratrice su navi da crociera 28,24 1.177,24 32,79 19,68
Carbonaio su navi da crociera 27,89 1.162,56 32,08 19,24
3o cuoco su navi da crociera 26,64 1.110,49 29,58 17,74
Giovanotto di 1a/giovanotto di macchina/garzone di 1a/garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera

25,26

1.052,86

26,81

16,09

Giovanotto di 2a/garzone di 2a su navi da crociera 24,34 1.014,45 24,97 14,99
Mozzo/piccolo/accompagnatrice turistica su navi da crociera 23,20 967,06 22,70 13,61
Allievo ufficiale + 9 mesi/allievo commissario + 21 anni su navi da crociera

26,63

1.109,80

Allievo ufficiale – 9 mesi/allievo commissario – 21 anni su navi da crociera

25,71

1.071,87

Allievo ufficiale con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

25,23

1.051,63

Allievo sottufficiale con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

21,24

885,36

Allievo comune con contratto di formazione-lavoro su navi da crociera

19,01

792,45

Allievo commissario + 1 su navi da crociera 20,07 836,54
Allievo commissario – 1 su navi da crociera 19,35 806,49
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera 20,07 836,54
Allievo cuoco – 1 su navi da crociera 19,35 806,49
Comandante rimorchiatori 46,42 1.934,89 69,30
Direttore di macchina rimorchiatori 46,42 1.934,89 69,30
1o ufficiale rimorchiatori 39,60 1.650,64 55,57
2o ufficiale rimorchiatori 38,04 1.585,62 52,44
Sottufficiale rimorchiatori 35,86 1.494,79 47,96
Comune rimorchiatori 34,09 1.421,02 44,56
Giovanotto rimorchiatori 28,48 1.187,07 33,34
Mozzo rimorchiatori 27,34 1.139,61 31,06
Comandante aliscafi 74,46 2.350,74 89,63 53,77
Direttore di macchina aliscafi 70,49 2.211,45 82,90 49,74
1o ufficiale aliscafi 39,53 1.647,53 55,42 33,25
Sottufficiale aliscafi 34,03 1.418,61 44,42 26,66
Comune aliscafi 30,15 1.256,91 36,66 22,00
Giovanotto aliscafi 27,36 1.140,45 31,08 18,65
Mozzo aliscafi 25,77 1.074,08 27,91 16,75
Conduttore/comandante/direttore di macchina su navi fino a 151 t.s.l.

36,44

1.519,08

50,06

20,03

Comandante/conduttore su navi fino a 151 t.s.l., servizi antinquinamento e disinquinamento

36,44

1.519,08

48,06

19,23

Direttore di macchina su navi fino a 151 t.s.l., servizi antinquinamento e disinquinamento

36,44

1.519,08

47,19

18,88

Ufficiale su navi fino a 151 t.s.l. 32,06 1.336,46 41,28 16,51
Sottufficiale su navi fino a 151 t.s.l. 29,85 1.244,20 36,88 14,75
Comune su navi fino a 151 t.s.l. 26,61 1.109,21 30,38 12,15
Giovanotto su navi fino a 151 t.s.l. 23,24 968,90 23,63 9,45
Mozzo su navi fino a 151 t.s.l. 22,46 936,02 22,06 8,82
Comandante del diporto 36,44 1.519,08
Direttore di macchina del diporto 36,44 1.519,08
Capitano del diporto 34,25 1.427,77
Ufficiale di navigazione del diporto 31,18 1.299,83
Sottufficiale del diporto 29,85 1.244,20
Comune del diporto 26,61 1.109,20
Qualifiche iniziali del diporto 22,46 936,02